
La L. 55/2019 che ha convertito il D.L. 32/2019 (c.d. “Decreto sblocca cantieri”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 17/6/2019, ha nuovamente modificato l’articolo 2477 C.C. in tema di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata.
Secondo la nuova disposizione tale obbligo opera, oltre che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e a quelle controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quando le società a responsabilità limitata, per due esercizi consecutivi, superino almeno uno dei seguenti parametri:
- 4 milioni di euro relativamente al totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro relativamente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 20 unità relativamente ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Art. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.